Tribunale civile Milano sentenza n. 6636 del 7 agosto 2026
Tribunale civile Torino sentenza n. 2546 del 27 aprile 2026
Queste pronunce tutelano il diritto alla vita familiare e affettiva, impedendo che la mancanza formale di un titolo di soggiorno sia un ostacolo assoluto alla regolarizzazione della convivenza di fatto e ai relativi risvolti all’iscrizione anagrafica.
Numerose amministrazioni comunali accettano la registrazione dei contratti di convivenza e la contestuale iscrizione anagrafica del partner straniero irregolare.
I funzionari anagrafici che negano il diritto si fanno scudo dietro a una direttiva del Ministero dell’Interno (la Circolare DAIT n. 78/2021), la quale sostiene in modo restrittivo che per iscriversi all’anagrafe lo straniero debba già possedere un permesso di soggiorno.
Quando un Comune rifiuta l’iscrizione applicando la circolare ministeriale, i cittadini fanno ricorso e i Tribunali danno sistematicamente torto ai Comuni.
In molti Comuni la procedura passa senza problemi, mentre in altri è necessario presentare formale diffida.
Lpimmigration ti segue per tutto il percorso, evitando un diniego alla pratica, ed ottenere la tracrizione del contratto di convivenza, la quale a sua volta vi consentirà di richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Riferimenti normativi:
L’art. 1 comma 36 della legge 76 del 2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile”.
L’accertamento della stabile convivenza, ai sensi della legge di cui sopra, comma 37, avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett.b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente ( D.P.R. 30/05/1989 n. 223).
L’art. 4 così recita “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
L’art. 13, rubricato “ dichiarazioni anagrafiche” afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art.6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza dal’estero; b) costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio ….”.
Sulla corretta lettura del dettato normativo, in particolare del comma 37, si è aperto nel tempo un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che vede oggi prevalere un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tipo sostanziale.
Secondo questa ormai consolidata tesi, il requisito dell’iscrizione anagrafica deve ritenersi elemento di mero accertamento, di carattere presuntivo, della stabile convivenza, da considerarsi invece l’unico elemento richiesto per la formazione sociale denominata convivenza di fatto.
In altre parole, in osservanza al disposto dell’art. 8 CEDU e ai principi della Direttiva Europea 2004/38/CE recepita in Italia con il D.lgs. 30/2007, deve ritenersi che la convivenza abbia natura fattuale, “rispetto alla quale la dichiarazione anagrafica è solo strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo” (Tribunale di Milano, ordinanza 31 maggio 2016; in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Milano, ordinanza del 25.04.2021; Tribunale Ordinario di Bologna, ordinanza del 01.12.2022).
Ne discende, quindi, che “la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto, in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (Tribunale di Foggia, ordinanza del 30.11.2022- in senso conforme, tra le altre, Tribunale di Bari, ordinanza del 04.08.2023, Tribunale di Mantova, ordinanza del 01.04.2022; Tribunale di Viterbo, ordinanza del 25.04.2023).
E ancora Ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.lgs 30/2007, “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: […]b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”.
