Con l’ordinanza n.147 del 23.7.2026, pronunciandosi sulle questioni proposte dai Tribunale di Mantova e di Campobasso, la Corte costituzionale ha richiamato la sentenza n. 63 del 2026 e l’assunto che l’art. 3‑bis configura «una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana».
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
1) dispone di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
– se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione.
Pertanto, la Corte Costituzionale chiede alla Corte di Lussemburgo di chiarire se gli articoli 9 del TUE e 20 del TFUE ostino a una normativa nazionale che esclude retroattivamente lo status civitatis (e di conseguenza lo status di cittadino europeo) a soggetti nati all’estero in base a categorie rigide e senza una valutazione individualizzata del legame effettivo.
In questo contesto è arrivato il ripensamento attuato dalla Corte Costituzionale: l’istanza era stata disattesa nella sentenza n.63 sul presupposto della chiarezza del diritto dell’Unione europea alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, e invece è stata accolta con l’ordinanza n.147, in omaggio al principio di cooperazione fra le Corti.
Cosa succede adesso? Le norme introdotte nel 2025 restano formalmente in vigore, ma la loro applicazione pratica e definitiva è subordinata alla pronuncia che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea emetterà in risposta ai quesiti della Corte Costituzionale.
